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Appunti sul codice dei contratti
Gianpaolo Adonia
16x23, ISBN 978-88-7751-326-7,
pagg. 36,
ill. - Cod: 201102
Le stazioni appaltanti siciliane
devono quotidianamente fare i conti con i conflitti di competenze tra le
varie fonti normative. Infatti la Regione Siciliana ha competenza esclusiva
in materia di lavori pubblici e, pertanto, la norma applicata è quella
della legge 109/94, come recepita e modificata dalla legge regionale n. 7
del 2002 e da tutto il susseguirsi di norme che quest’ultima hanno
integrato e modificato, nonché del regolamento di cui al D.P.R. 554/99 in
quanto compatibili.
Inoltre sono stati sottoscritti protocolli di legalità, finalizzati al
nobile intento di combattere la delinquenza di stampo mafioso, ma che hanno
avuto l’effetto “indesiderato” di appesantire l’iter di aggiudicazione
degli appalti, senza far diminuire i contenziosi. Basti citare l’obbligo,
previsto dal “protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa” di richiedere le
informazioni prefettizie di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 per gli
appalti di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro.
Spesso gli operatori del settore vengono redarguiti dalle Prefetture del
resto d’Italia che si premurano a ricordare che per i lavori sotto soglia
sono sufficienti i certificati delle camere di commercio con “dicitura
antimafia”. Speriamo che quantomeno questi ritardi servano davvero a
limitare il rischio di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti!
Di recente, e precisamente in data 13 luglio 2010, la Regione Siciliana ha
emanato l’ultima legge sugli appalti, uniformando il criterio di
aggiudicazione dei lavori pubblici al dettato del D. Lgs. 163/2006 sia per
quanto riguarda la determinazione della soglia di anomalia che per quanto
riguarda la relativa verifica. Speriamo che a livello attuativo vengano
limitate le superiori discrasie!
Nel settore delle forniture di beni e servizi invece il legislatore
regionale si limita ad un rinvio dinamico alla normativa nazionale, ma non
per tutto. Si creano infatti dei conflitti interpretativi laddove vendono
dettate delle regole come, per esempio, dall’art. 35 della L.R. n. 7/2002
in materia di pubblicazione di avvisi di gara. In tal caso la
giurisprudenza dominante interviene, per fortuna, in soccorso
dell’operatore ribadendo il principio della gerarchia delle fonti in base
al quale vanno disapplicate le norme di rango inferiore in contrasto con
quelle di rango superiore.
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